La recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 575 del 21 marzo 2016, consente di analizzare tre significative questioni, che investono tutte, trasversalmente, il tema della donazione indiretta.
La vicenda sottesa ha preso le mosse dal ricorso di un soggetto avverso un avviso di liquidazione e relative sanzioni, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto a recuperare l’omessa imposta sulle donazioni relativa a un bonifico effettuato in suo favore.
In particolare il ricorrente sottolineava come, essendo la somma destinata all’acquisto di un immobile scontante l’imposta di registro, essa non avrebbe dovuto essere assoggettata all’imposta sulle donazioni e che, in ogni caso, anche volendola considerare una donazione indiretta, essendo stata effettuata da un soggetto con residenza all’estero ed essendo stati i soldi prelevati da un conto estero, avrebbe, almeno, dovuto scontare l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. Inoltre lamentava la mancata applicazione delle aliquote agevolate, in quanto la donazione era stata posta in essere da due soggetti dello stesso sesso unite in un rapporto di unione domestica, riconosciuto dal diritto svizzero.
La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, tuttavia, aveva respinto il ricorso, sottolineando come nell’atto di compravendita non fosse evidenziato il collegamento negoziale tra la compravendita dell’immobile e la provvista di denaro effettuata mediante bonifico e sul presupposto che il denaro risultasse esistente nel territorio italiano sotto forma di disponibilità nel conto corrente. A ciò si aggiunga, inoltre, che la Commissione Provinciale ha ritenuto non riconosciuta l’unione domestica tra persone dello stesso sesso, così come presente nel diritto svizzero.
Donazione indiretta e imposta sulle donazioni.
Per quanto attiene alla prima problematica, quella delle imposte sulla donazione, occorre partire dal dato normativo, che è ben noto, ma che si riporta per comodità espositiva.
Quando viene posta in essere una donazione indiretta al fine di porre in essere un altro negozio (la compravendita in questo caso), l’art. 4 bis del D. Lgs. 346/90 prevede che “ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto”.
Se questo è il dato normativo, la Commissione Regionale ha rigettato il motivo di appello, dal momento che nell’atto di compravendita non vi era traccia del collegamento negoziale tra la provvista di denaro e la compravendita.
In altre parole, per rientrare nell’ambito di applicazione del suddetto art. 4 bis, ovvero per poter beneficiare dell’esenzione dell’imposta sulla donazione, ciò che serve è che il trasferimento di denaro risulti finalizzato all’acquisto dell’immobile, ovvero che risulti il collegamento negoziale tra la donazione e il successivo negozio, che sconta l’imposta di registro in misura proporzionale o l’imposta sul valore aggiunto.
Donazione indiretta e territorialità.
Per quanto attiene, poi, alla questione territoriale della pretesa impositiva del fisco italiano, occorre anche qui prendere le mosse dal dato normativo.
L’art. 2 del D. Lgs 346/90 prevede che “l’imposta (sulle donazioni) è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se alla data dell’apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”.
L’art. 55 comma 1 bis prevede, poi, che “sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni”.
La Commissione Regionale sottolinea come la disciplina contenuta nell’art. 55 comma 1 bis non abbia inteso derogare alla regola contenuta nell’art. 2 e, pertanto, l’imposta rimane dovuta in misura proporzionale.
In altre parole, per semplificare, la pretesa impositiva dello Stato viene meno solo quando il donante abbia la residenza all’estero e quando anche i beni donati si trovino all’estero.
Ordunque, visto che dubbi non possono essercene in relazione a un soggetto che abbia effettivamente la residenza all’estero, se così risulta essere, quello che occorre verificare è se i beni possano o meno considerarsi siti all’estero e a quali condizioni ciò si verifichi, soprattutto nel caso in cui si tratti di un bonifico bancario.
La Commissione Regionale, in accordo con quanto già sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto sussistenti i presupposti per poter applicare l’imposta sulle donazioni dal momento che ha considerato “esistente” il bene donato in Italia. In particolare, ha ritenuto che, anche se la disposizione, che ha trasferito il denaro, si è originata in territorio estero, il beneficio della donazione si è concretizzato in territorio italiano, sub specie di disponibilità di denaro nel conto corrente.
In altre parole, la donazione può dirsi perfezionata solo nel momento e nel luogo in cui il donatario abbia avuto effettiva disponibilità della somma donata, condizione che, nel caso di specie, è avvenuta, dunque, in Italia e che, pertanto, giustifica la pretesa impositiva dello Stato italiano.
Donazione indiretta e unioni civili.
Per quanto attiene a quest’ultimo punto, il ricorrente lamentava la violazione normativa in tema di famiglia della Carta Europea dei Diritti umani e delle Libertà fondamentali, in quanto legato da un rapporto affettivo verso l’altro soggetto.
Come noto, la legge riconosce l’applicazione di aliquote agevolate nel caso in cui la donazione avvenga tra parenti fino al quarto grado. Pertanto il fatto che donante e donatario fossero legati da un rapporto affettivo stabile e legalmente riconosciuto da uno stato straniero dovrebbe essere sufficiente per far scattare l’applicazione delle aliquote agevolate, pena appunto la violazione delle norme in tema di famiglia previste anche dalla normativa europea e dalla CEDU.
Preme sottolineare che la sentenza esaminata è stata pronunciata prima della legge sulle Unioni civili, tuttavia già in questa sede, la Commissione Regionale ha ritenuto applicabili le aliquote agevolate anche nel caso di unione domestica tra soggetti dello stesso sesso.
In particolare, come affermato anche dalla Corte di Cassazione in altra sede, chi abbia contratto all’estero un matrimonio o comunque un’unione legalmente riconosciuta ha diritto anche nello Stato italiano a vedersi riconosciuto lo status di “familiare” e pertanto, nel caso di specie, a vedersi riconosciute le aliquote agevolate, che la legge concede, appunto, fino ai parenti di quarto grado.
Post a cura di SuperPartes