La servitù di passaggio, prevista dal nostro codice civile, consiste nel diritto di transito a favore del proprietario del fondo dominante e a carico del fondo servente.
Il diritto di servitù di passaggio può essere usucapito? Sicuramente sono necessari, innanzitutto, i requisiti richiesti dalla legge per l’usucapione in generale, e quindi il decorso di un lasso di tempo previsto dalla legge (che in questo caso è vent’anni), durante il quale il proprietario abbia esercitato il possesso sulla cosa in modo continuo ed ininterrotto.
La legge distingue, però, anche tra servitù apparente e non apparenti, affermando che quelle non apparenti non possono acquistarsi per usucapione. È lo stesso codice civile, al secondo comma dell’art. 1061 c.c., a sancire tale divieto, prevedendo che le servitù non apparenti sono quelle che non hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Pertanto la servitù di passaggio, per poter essere usucapita, deve essere una servitù apparente. Affinché ciò sia vero, la giurisprudenza, è ormai orientata nel ritenere che non bastino, quindi, solo il decorso dei vent’anni e il possesso continuo da parte del proprietario del fondo dominante. E’ necessario qualcosa di più. Le opere devono essere visibili e permanenti, in modo tale che tutti, e soprattutto il proprietario del fondo servente, possano avere conoscenza del possesso.
La ratio, dunque, è evidente ed è senz’altro anche a favore del proprietario del fondo servente, il quale in tal modo è reso consapevole del fatto che vi è il rischio di un’usucapione a discapito del suo diritto di proprietà, e dunque posto nelle condizioni di poter intervenire qualora non desideri che si consumi il tempo necessario all’usucapione.
Pertanto, coordinando i requisiti previsti per l’usucapione in generale e quelli previsti per le servitù apparenti, risulta necessario che le opere, permanenti e visibili, siano esistite per tutto il ventennio necessario all’usucapione, e che siano state obiettivamente destinate a tale esercizio.
La Corte di Cassazione, in un caso analizzato in relazione a una servitù di passaggio, ha ad esempio affermato come non fosse sufficiente dimostrare l’esistenza di un sentiero, dovendosi anche dar prova che, fin dall’inizio, questo fosse visibile, permanente e obiettivamente destinato al passaggio. Altrimenti il requisito dell’apparenza potrebbe essere sorto anche in un momento successivo, ed in tal caso non potrebbe considerarsi trascorso il tempo necessario all’usucapione[1].
[1] Corte di Cassazione, sentenza n. 5733 del 10 marzo 2011.
Post a cura di SuperPartes