Il mutuo di scopo è nullo solo se la destinazione delle somme mutuate non è rispettata, ma non se questa risulta già attuata prima dell’erogazione del finanziamento.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione[1], che ha recentemente affrontato il caso in cui una banca conceda un mutuo per la ristrutturazione di un laboratorio artigiano, la quale però, al momento dell’atto di mutuo, sia già in realtà stata portata a termine.
In tale caso, afferma la Corte, non si può considerare nullo il contratto di mutuo per mancanza di causa, essendo irrilevante che la finalità per cui il mutuo viene concesso sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamento.
Se è vero, infatti, che la destinazione del denaro concesso in mutuo caratterizza il negozio sotto il profilo causale, entrando nella struttura del negozio, rimane comunque irrilevante il momento temporale della realizzazione dello scopo.
La Corte rileva, infatti, come manchi nel quadro normativo di riferimento, una norma imperativa in tal senso, dal cui contrasto possa derivare una nullità sotto questo profilo. E ciò vale sia per il mutuo di scopo legale sia per il mutuo di scopo convenzionale.
[1] Cassazione sentenza n. 25793 del 22 dicembre 2015
Post a cura di SuperPartes