Per quanto riguarda gli obblighi informativi degli intermediari del credito, il Decreto Mutui prevede che l’intermediario del credito debba fornire tutta una serie di informazioni in tempo utile prima dell’esercizio di una delle attività di intermediazione del credito, su supporto cartaceo o comunque durevole, come ad esempio la denominazione e la sede dell’intermediario del credito, il registro di iscrizione, il numero di registrazione e i mezzi utilizzabili per un’eventuale verifica.

È obbligato, inoltre, ad avvisare il consumatore se è soggetto a vincolo di mandato o opera in via esclusiva con uno o più finanziatori e, in caso, la loro denominazione, i rapporti con i finanziatori e le commissioni percepite dai finanziatori.

Può dichiarare di essere indipendente se è un consulente indipendente ai sensi dell’art. 120 terdecies comma 2 T.U.B.

Deve inoltre comunicare al consumatore se presta servizi di consulenza e, se previsto, il compenso che il consumatore dovrà versare, nonché le procedure attraverso le quali il consumatore potrà presentare reclami e le modalità di accesso a un meccanismo extragiudiziale di reclamo o di ricorso, ove esistente.

L’intermediario del credito deve comunicare, inoltre, l’esistenza e l’eventuale importo di commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versargli per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito, e se non ancora noto, comunicarlo successivamente nel modulo P.I.E.S.

La legge precisa, inoltre, che se l’intermediario del credito richiede il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da parte del finanziatore o da un terzo, deve fornire la spiegazione circa l’eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso. Nel caso in cui riceva commissioni da uno o più finanziatori è riconosciuto il diritto al consumatore di chiedere informazioni personalizzate e di essere informato sull’ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore.

Occorre sottolineare anche che, ai fini del calcolo del TAEG, l’intermediario del credito deve comunicare al finanziatore l’eventuale compenso che il consumatore gli deve versare.

Infine, è previsto che gli intermediari del credito debbano assicurarsi che i propri collaboratori e dipendenti comunichino al consumatore, nel momento in cui lo contattano, o prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale operano e l’intermediario del credito che essi rappresentano (art. 120 – decies T.U.B.).

L’attività di segnalazione relativa a contratti di credito è subordinata comunque all’iscrizione nell’elenco tenuto dall’oam ma non è considerata agenzia in attività finanziaria o mediazione creditizia, se prestata a titolo accessorio, sarà il MEF a definire queste attività accessorie, ciò in discontinuità con queste attività che prima erano comprese nella mediazione creditizia.

Notaio Paolo Broccoli

Post a cura di SuperPartes

© NOTAIO ALESSANDRO DELFINO | P.Iva: 02024070308 - LATISANA (UD) - CODROIPO (UD) - Privacy - Cookie

CI POTETE TROVARE ANCHE SU: