Resoconto dell’intervento di Maria Antonia Maiolino, giudice delegato e dell’esecuzione presso il Tribunale di Padova*
Convegno “La Riforma Fallimentare – sinergie tra professionisti” tenutosi a Padova il 12 settembre 2016
La fase della cessione dei beni è cruciale nell’ambito delle procedure concorsuali, giacché solo una efficace cessione dei beni è in grado di assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Se lo scopo della procedura concorsuale è di trasformare in denaro tutte le attività che fanno capo all’imprenditore fallito, distribuendo poi il ricavato ai creditori, è evidente che la migliore vendita (ovvero la vendita a prezzo più elevato) assicurerà ai creditori una migliore soddisfazione.
LA PROCEDURA FALLIMENTARE
Venendo nello specifico alla materia fallimentare (segue la disamina della normativa specificamente rivolta alla procedura di concordato preventivo), la vendita dei beni nel fallimento ai sensi dell’articolo 107 l.f. avviene necessariamente tramite procedura competitiva e mai a mezzo trattativa privata (Cass. n. 27667/2011), salvo il caso estremamente particolare dei beni deperibili o di modico valore – es. i mobili di casa -: ma se parliamo soprattutto di aziende e di immobili, non si tratta di una deroga di cui ci occuperemo oggi.
Che cosa significa procedura competitiva?
Non si tratta di un modello predeterminato, ma di un procedimento funzionale alla selezione del miglior contraente a tutela sia dei creditori che del fallito.
I principi cardine della procedura competitiva sono una diffusa pubblicità, una totale trasparenza della procedura e la garanzia a chiunque di partecipare all’eventuale competizione: quindi l’apertura al mercato. Non è quindi vietato che il curatore riceva un’offerta per l’acquisto di un bene o anche che si attivi per ottenere detta offerta: ciò che è fondamentale è che poi detta offerta sia sottoposta al vaglio del mercato.
Sotto altro profilo il fatto che la vendita avvenga sempre tramite procedura competitiva di per sé non esclude in assoluto l’utilità dell’offerta, giacché l’offerente può avere il vantaggio di conoscere i tempi di avvio della gara o addirittura proporre una specifica modalità o tempistica nel versamento del prezzo, circostanze che, soprattutto a fronte di beni di cospicuo valore, possono configurare un “vantaggio” nella competizione.
Le uniche deroghe al principio della procedura competitiva sono:
- il trasferimento realizzato nell’ambito di una transazione, “in quanto il negozio transattivo ha un oggetto più ampio della vendita essendo destinato, attraverso reciproche concessioni, alla definizione di una oggettiva situazione di litigiosità tra le parti” (Cass. n. 25136/2008);
- l’esecuzione del contratto preliminare di compravendita o di permuta da parte del curatore, che ai sensi dell’art. 72, primo comma, l.f. può decidere di subentrare nel contratto invece di sciogliersi, cosicché si stipulerà un vero e proprio contratto di compravendita di natura privatistica, ove il curatore subentri nella posizione contrattuale dell’imprenditore fallito promittente alienante.
L’art. 107 l.f. stabilisce due diverse modalità di vendita degli immobili: la vendita secondo le modalità del codice di procedura civile effettuata dal giudice delegato, mutuando la procedura esecutiva individuale, e la vendita svolta direttamente dal curatore nel proprio studio con procedura competitiva.
L’una o l’altra modalità di liquidazione del compendio immobiliare va specificata dal curatore nel programma di liquidazione (art 104 ter l.f.): ma la violazione del programma di liquidazione da parte del curatore, che ad esempio lì indichi una modalità ed invece finisca per vendere con modalità diversa, a mio avviso non costituisce un motivo di invalidità del contratto traslativo una volta che questo venga stipulato, traducendosi in una violazione delle norme che disciplinano l’attività del curatore ma non idonea a tradursi in un vizio del contratto.
A) Che cosa significa vendita secondo le modalità del codice di procedura civile?
Su istanza del curatore il GD pronuncia l’ordinanza di vendita, stabilendo sia il regolamento per la partecipazione alla gara che le condizioni della vendita: quindi ad esempio indica modalità e tempi in cui formulare l’offerta (cauzione con assegno circolare e non bancario) e l’ammontare della somma che è necessario versare per partecipare alla gara (la c.d. cauzione, pari al 10% del prezzo offerto), il prezzo base dell’immobile e (sulla falsariga delle norme del codice di procedura civile) l’offerta minima ammissibile per partecipare alla gara che può essere inferiore fino al 25% del prezzo base, il termine per il saldo prezzo (non prorogabile, ma secondo la giurisprudenza maggioritaria soggetta a sospensione feriale dei termini processuali); indica la data in cui la gara avverrà avanti allo stesso GD, che procederà all’aggiudicazione, nonché gli oneri a carico dell’aggiudicatario. Lo stesso GD emetterà infine il decreto di trasferimento di regola dopo il pagamento del saldo, che – secondo l’orientamento prevalente – configura il vero e proprio atto di trasferimento del diritto dominicale, provvedendo anche alla purgazione dell’immobile.
B) Anche nella c.d. cosiddetta vendita competitiva avanti al curatore vi è un’ordinanza del GD: nel provvedimento il giudice autorizza il curatore a procedere alla vendita avanti allo stesso professionista, sulla base di un regolamento che in sintesi presenta lo stesso contenuto dell’ordinanza con cui il GD fissa la vendita avanti a sé. O, meglio, la norma non prevede il contenuto necessario di questo provvedimento autorizzativo, ma ritengo sia preferibile che il GD vigili sulle modalità di vendita indicate dal curatore, per verificare che non incorra in profili di illegittimità nonché per uniformare le vendite.
Un elemento che sicuramente differenzia le due ipotesi di vendita è dato dal fatto che nella procedura competitiva l’indicazione dell’offerta minima è solo una facoltà e non un obbligo, non essendovi un richiamo diretto alle norme del codice di procedura civile: il curatore pertanto può limitarsi ad indicare il prezzo base di vendita, senza che sia ammissibile un’offerta inferiore a detto importo.
In questo caso non vi è una vera e propria aggiudicazione dell’immobile all’esito della gara: la stessa si conclude con l’individuazione del miglior offerente, cui il bene andrà trasferito.
Ma come avviene questo trasferimento della proprietà? Non c’è infatti in questo caso un decreto di trasferimento del GD.
Ecco che entra in campo un’altra professionalità: il trasferimento della proprietà avviene infatti con atto notarile, che generalmente avviene contestualmente al versamento del saldo prezzo (tralasciamo in questa sede l’ipotesi delle rateazioni nel pagamento).
Che cosa avviene se il soggetto individuato come migliore offerente e che quindi assume l’obbligo di giungere a rogito versando il saldo prezzo non effettui il pagamento e quindi non si renda acquirente del bene? È applicabile a questa procedura competitiva avanti al curatore l’istituto della decadenza dell’aggiudicatario prevista dall’articolo 586 c.p.c.?
L’applicazione non è automatica per le ragioni già dette: la procedura competitiva in esame non è disciplinata dal codice di procedura civile, ma viene disciplinata dal regolamento elaborato ad hoc dal curatore e vagliato dal GD, che ha come principi irrinunciabili solo pubblicità, trasparenza ed apertura al mercato.
Nulla toglie però che proprio detto regolamento richiami espressamente l’istituto della decadenza dall’aggiudicazione, con la conseguenza che l’offerente selezionato inadempiente, venga dichiarato decaduto perdendo la cauzione.
Tornando alla fase conclusiva della procedura competitiva, se il trasferimento della proprietà avviene con un contratto di compravendita, come si giunge alla purgazione del compendio?
Questa è l’unica ipotesi di intervento del GD nella vendita fallimentare condotta con procedura competitiva: il decreto di purgazione viene redatto necessariamente dal giudice, eventualmente sulla base di una bozza di provvedimento per la cui stesura viene incaricato lo stesso notaio rogante; e – si ribadisce – la purgazione avviene di regola al versamento del saldo prezzo.
In concreto la firma da parte del GD del decreto di purgazione avviene contestualmente al rogito: nella prassi il notaio trattiene la somma versata a titolo di saldo prezzo fintantoché non intervenga la firma del GD sul decreto di purgazione.
Accanto alle due fattispecie di vendita descritte (competizione avanti al GD con decreto di trasferimento e competizione avanti al curatore con rogito notarile), vanno comunque segnalate delle “variazioni sul tema” che vanno affermandosi in via di prassi.
Sotto un primo profilo, anche la procedura di vendita nelle forme del codice di procedura civile può vedere la partecipazione della professionalità del notaio: il curatore, infatti, cui è di solito chiesto di predisporre la bozza del decreto di trasferimento con contestuale provvedimento di purgazione, può affidare questo specifico incarico al notaio. In questo caso il notaio non opera come ausiliario del GD, ma è destinatario di uno specifico incarico professionale affidato dal curatore.
Sotto altro profilo, il curatore che scelga la vendita competitiva può valutare di affidare al notaio (ovvero ad altro professionista scelto preferibilmente tra coloro che svolgano le funzioni di professionisti delegati alla vendita nei procedimenti esecutivi immobiliari) un compito più ampio rispetto alla mera stesura del rogito notarile per il trasferimento del diritto venduto: può affidare al notaio, che in questo caso nomina quale proprio ausiliario giacché gli affida delle attività che rientrerebbero nei suoi compiti istituzionali, tutto il procedimento di vendita. In sostanza la stesura della bozza del bando di vendita che va sottoscritto dal curatore, le attività di pubblicità della vendita, l’accompagnamento degli interessati all’immobile, la gestione della gara in caso di più offerenti con individuazione del miglior offerente, concludendo con la stesura della bozza del decreto di purgazione di gravami che sarà sottoscritto dal GD: tutto ciò in aggiunta evidentemente al rogito notarile.
Va peraltro al riguardo sottolineato come non si tratti di modelli di procedimento di vendita, ma – come anticipato – solo di variazioni rispetto alle fattispecie tipiche di vendita delineate dall’art. 107 l.f., variazioni che intervengono sulla parte della norma non vincolante, che lascia spaio di manovra al curatore.
Gli incidenti: sospensioni della vendita
La normativa disciplina anche gli “incidenti” nel procedimento di vendita: vi sono specifici casi in cui alla gara conclusasi con la selezione del “miglior offerente” non segue il trasferimento del diritto, con ricaduta anche sull’incarico conferito al notaio.
In primo luogo dagli art.li 107 e 108 l.f. si desume che il curatore, non appena conclusa la procedura competitiva avanti a sé, deve darne comunicazione al GD ed al comitato dei creditori e deve depositare gli atti relativi alla gara nel fascicolo fallimentare.
Le stesse norme prevedono tre distinte ipotesi di sospensione delle operazioni di vendita: una demandata al curatore dall’art. 107 l.f. e due al GD dall’art. 108 l.f.
(107 l.f.) La prima ipotesi si colloca necessariamente nella fase anteriore al deposito degli atti della procedura competitiva: il IV co dell’art. 107 l.f. prevede che prima del deposito il curatore “possa” sospendere (ovvero: in presenza dei presupposti di legge “sospenda”) la vendita se gli venga formulata un’offerta superiore almeno del 10% rispetto all’ultimo prezzo.
La norma non stabilisce entro quanti giorni il curatore, conclusa la gara avanti a sé, debba effettuare le informative e il deposito: si tratta però senz’altro di pochi giorni, in maniera da garantire una certa stabilità alla procedura di vendita ed evitare che un’attesa più lunga possa favorire soggetti terzi che non si sono palesati sin dall’inizio.
(108 l.f.) Per quanto riguarda invece il potere di sospensione della vendita affidato al giudice delegato, si tratta evidentemente di un potere che può essere esercitato dopo le informative ricevute dal curatore e il deposito degli atti relativi alla vendita, ma necessariamente prima del perfezionamento della vendita: il giudice delegato infatti può sospendere le operazioni di vendita ma non può più intervenire se la vendita (ovvero il trasferimento del diritto) sia già avvenuta, non potendo sospendere operazioni già concluse.
Il GD può esercitare il potere di sospensione su richiesta del fallito, del comitato dei creditori o degli altri interessati, eventualmente anche altri offerenti.
(108 l.f. A) Il GD può sospendere le operazioni di vendita per “gravi motivi”: evidentemente si tratta di un’espressione estremamente generica, cui la dottrina ha cercato di attribuire un contenuto, ad es. nell’ipotesi di liquidazione effettuata con modalità estranea a quanto previsto dal programma di liquidazione (ad esempio la vendita di un bene oggetto di preliminare per cui si era dichiarata l’intenzione di subentro o si era addirittura subentrati sensi dell’articolo 72 l.f.) ovvero in ipotesi di scelta del contraente condotta in modo illegittimo in violazione di quei principi irrinunciabili di trasparenza e pubblicità di cui abbiamo parlato.
(108 l.f. B) Infine il giudice può sospendere le operazioni di vendita entro il termine perentorio di 10 giorni dal deposito quando il prezzo offerto dall’interessato “selezionato” sia notevolmente inferiore a quello giusto: ma quando ricorre detta ipotesi? La giurisprudenza ne fornisce una interpretazione molto restrittiva, in risposta alle sempre più frequenti ipotesi in cui offerte in aumento, magari solo del 10%, vengano formulate da soggetti che sono rimasti estranei alla gara, salvo volerne modificare gli esiti a posteriori.
Con espressione pressoché identica il legislatore ha disciplinato il potere di sospensione del giudice dell’esecuzione, inserendo con l’art. 19 bis d.l. n. 152/91, convertito nella legge 203/91, nell’art. 586 c.p.c. la previsione secondo cui “avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto”.
Cass. n. 18451/2015 ha svolto un’approfondita disamina dell’art. 586 c.p.c., che a mio avviso è utilizzabile anche per la materia concorsuale e l’art. 108 l.f., affermando che la sospensione può disporsi nel caso in cui “l’ingiustizia del prezzo sia stata determinata dalla verificazione di quello che può definirsi un presupposto oggettivo: esso è rappresentato dalla circostanza che lo svolgimento della sequenza procedimentale abbia portato ad un esito finale, l’offerta in base alla quale è avvenuta l’aggiudicazione, che non appaia corrispondere al prezzo giusto che la sequenza procedimentale, se avesse avuto corso secondo la normalità dello schema tipico immaginato dal legislatore, avrebbe portato a conseguire”.
Con specifico riferimento alle offerte in aumento la Cassazione ha poi affermato che “si deve, poi, rilevare che situazioni estranee all’ambito che può giustificare il potere sono la formulazione di offerte tardive e offerte in aumento: le prime sono irrilevanti appunto perché tardive e sarebbe del tutto contraddittorio che possano incidere sulla procedura come legittimanti il potere dell’art. 586 s.p.c.; le seconde hanno la loro completa disciplina nell’attuale art. 584 c.p.c. e non possono determinare altri effetti”.
In conclusione sul punto, proprio in considerazione del fatto che la procedura avanti al curatore non si conclude immediatamente con il deposito degli atti al giudice delegato, ma potrebbe vedere delle code ed addirittura la sospensione delle operazioni di vendita, è opportuno non procedere al rogito conseguente alla gara avanti al curatore se non siano trascorsi i 10 giorni dal deposito degli atti.
Il decreto di purgazione
Il decreto di purgazione del bene dai gravami viene pronunciato al momento della riscossione del prezzo.
Nel caso eccezionale della vendita con pagamento a mezzo di accollo di debiti (vendita di azienda), la prassi suggerisce di procedere ugualmente alla purgazione purché sia resa dall’acquirente una fideiussione bancaria a prima richiesta.
Vengono quindi cancellate iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di sequestri civili, di pignoramento e della sentenza di fallimento: mutuando la norma processualcivilistica, a garanzia dell’aggiudicatario vengono cancellati anche i gravami iscritti o trascritti successivamente al pignoramento (evidentemente anteriori alla sentenza di fallimento) per quanto si tratti di creditori non prevalenti rispetto al creditore pignorato.
La purgazione non riguarda mai la trascrizione di domande giudiziali, anche se ci sono degli interventi dottrinali possibilisti, soprattutto per le domande successive alla iscrizione ipotecaria e quindi inopponibili al creditore garantito.
Questione particolare
Il decreto di purgazione ex art. 108 l.f. fa espresso riferimento alle operazioni di vendita, che sono però le operazioni di vendita menzionate dall’art. 107 l.f., ovvero – quanto meno secondo l’orientamento prevalente – necessariamente le vendite competitive. Se ne deve desumere che la purgazione dai gravami in sede di vendita giudiziale presupponga necessariamente la vendita competitiva.
Ricorderete che all’inizio di questo intervento ho ricordato che, tra le deroghe alla procedura competitiva, va menzionata la facoltà per il curatore di dare esecuzione al contratto preliminare di compravendita immobiliare, subentrandovi e chiedendo quindi il pagamento del prezzo, offrendo il trasferimento del bene promesso in vendita. Ma come si cancellano in quest’ipotesi eventuali gravami iscritti sul bene? ad es. l’eventuale iscrizione ipotecaria per mutuo bancario?
L’opinione prevalente (ma la questione è all’attenzione della Cassazione) è nel senso che, se il curatore decide di dare esecuzione al contratto preliminare di compravendita, il GD non può poi procedere alla purgazione del bene; quindi il preliminarista che accetti di acquistare il bene, dovrà poi definire autonomamente le pendenze col creditore ipotecario, che non perde i propri diritti di garanzia sul compendio.
La purgazione del bene infatti presuppone, secondo questo orientamento, che il bene sia venduto alle migliori condizioni di mercato e quindi proposto alla competizione del mercato con efficace pubblicità: una volta che il bene sia messo sul mercato e se ne sia ricavato il massimo prezzo possibile, non vi è più ragione per mantenere quelle iscrizioni ipotecarie, giacché il creditore ipotecario sarà evidentemente soddisfatto con il ricavato della vendita, che – si presume – è il maggior ricavato possibile; ma se il bene non venga venduto in sede competitiva e quindi non venga messo sul mercato, a prescindere da quale sia il saldo prezzo che il promettente acquirente abbia l’obbligo di versare, non vi è automaticamente la prova del raggiungimento del miglior prezzo cosicché, assente la natura competitiva della vendita, non ricorre il potere del GD di procedere alla cancellazione dei gravami.
Quali sono le alternative in caso di conclusione del contratto definitivo di compravendita tra promittente acquirente e curatore?
In realtà l’unica soluzione non regolamentata giuridicamente ma diffusa in via di prassi è di verificare la possibilità di trovare un accordo con il creditore ipotecario, che riceverà dal fallimento in sede di riparto (eventualmente parziale) una somma prestabilita, prestando l’assenso alla cancellazione dei gravami. Somma prestabilita che in via di fatto può essere anche superiore al prezzo residuo che l’acquirente deve versare, ma che costui accetta di pagare per chiudere la vicenda e per non perdere le somme già anticipate al promittente alienante quando era in bonis.
Ma se questa via non è percorribile (ad es. perché il promittente acquirente ha già versato quasi per intero il prezzo e non è disponibile a versare altre somme), non vi è alternativa per il curatore a sciogliere il rapporto con il promittente acquirente, rimettendo il bene in vendita con procedura competitiva (procedura rispetto alla quale il promittente acquirente ha il minimo vantaggio di conoscere perfettamente il bene messo in vendita).
Il problema più spinoso è che cosa fare in presenza di contratto preliminare di compravendita di immobile da cui il curatore non può sciogliersi per espressa disposizione di legge; si tratta del caso del contratto preliminare relativo ad immobile destinato a costituire l’abitazione principale dell’acquirente e dei suoi parenti (art. 72/VIII l.f.): il curatore non può sciogliersi, ma l’acquirente non ha interesse ad acquistare l’immobile gravato da ipoteca, soprattutto se vi abiti già ed abbia versato quasi integralmente il prezzo pattuito.
In questo caso la soluzione che valuterei per sbloccare la situazione è quella della convocazione dell’acquirente avanti al notaio per la stipula del contratto definitivo. Nel senso che il curatore, consapevole di trasferire un bene ipotecato, non pretenderebbe il pagamento della differenza di prezzo, ma se l’acquirente legittimamente si rifiuta di pagare il saldo prezzo, visto che il fallimento non è in grado di trasferirgli il bene libero da vincoli per un valore superiore al prezzo ancora dovuto, andrebbe verificato se non si configuri un’ipotesi di tacita risoluzione del contratto: se questa è la situazione, il curatore potrebbe quindi invocare la liberazione dal vincolo contrattuale e metterlo in vendita, salvo ogni onere restitutorio in via concorsuale nei confronti del promittente acquirente.
Restiamo peraltro in attesa della decisione della Suprema Corte sul punto.
Un’ultima annotazione in ordine alla verifica della sussistenza della fattispecie di cui all’art. 72/VIII l.f.: può sorgere contenzioso tra le parti quando il curatore dichiara di sciogliersi da un contratto preliminare, mentre il contraente in bonis sostiene trattarsi di “abitazione principale”, privo quindi il curatore della facoltà di scioglimento.
Va in sintesi ricordato come la questione possa essere oggetto di dimostrazione da parte del contraente in bonis, anche se non vi è unanimità di vedute in ordine ai confini di detto onere probatorio: certo che il fatto che il contratto preliminare di compravendita, eventualmente redatto dal notaio, menzioni espressamente la natura di “abitazione principale” è un elemento probatorio utile a favore del promittente acquirente.
Questioni ulteriori in tema di trasferimento notarile all’esito di procedura competitiva
Tornando alla fase del trasferimento del bene affidato al notaio all’esito di procedura competitiva, è possibile formalizzare un’intestazione dei diritti in maniera diversa dall’offerta formulata dagli aggiudicatari?
Non è possibile intestare il bene a soggetti diversi rispetto agli offerenti, salva la sola (distinta) ipotesi dell’offerta per persona da nominare, se previsto in bando. Altrimenti si configurerebbe di fatto un doppio trasferimento immobiliare, aggirando però la (dovuta) doppia imposizione fiscale.
Una volta che sia invariata la consistenza del diritto, si può modificare la consistenza delle quote? Ad esempio se Tizio e Caio partecipato alla procedura competitiva dichiarando di voler acquistare il 50% ciascuno, possono ottenere poi l’intestazione del bene al 70% e 30% ciascuno?
In effetti, se rimane invariata la consistenza finale del diritto trasferito, non vedrei ostacoli ad autorizzare il trasferimento del compendio per quote diverse, purché ai medesimi soggetti individuati quali migliori offerenti: non ne deriva infatti una modifica a posteriori delle regole della procedura competitiva.
Infine, l’orientamento prevalente ritiene che, messa in vendita la piena proprietà, non sia possibile trasferire il bene prevedendo la costituzione della nuda proprietà a favore di un soggetto e l’usufrutto a favore di un altro, non potendosi costituire diritti reali inesistenti ab origine.
Un’ultima questione: chi firma il contratto di compravendita notarile per conto del fallimento? Evidentemente il curatore.
La risposta alla stessa domanda non è altrettanto agevole nel procedimento di concordato preventivo: ma facciamo un passo indietro.
LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO
La riforma introdotta dal d.l. 82/2015 ha imposto anche nel procedimento di concordato preventivo il principio irrinunciabile della vendita competitiva con la lettura combinata dell’art. 182 e 163bis l.f.: il che non significa che l’imprenditore che propone il proprio piano di concordato non possa avere già individuato un soggetto interessato all’acquisto del compendio costituente l’attivo, ma che il bene verrà comunque posto sul mercato ed andrà verificato se vi siano altri interessati all’acquisto: in caso affermativo si svolgerà una gara, in caso negativo si perfezionerà il trasferimento con il soggetto interessato già individuato dal proponente il concordato.
Va al riguardo sottolineato come tecnicamente parlare di vendita di beni nella procedura di concordato preventivo significa parlare già dell’esecuzione del piano di concordato proposto dall’imprenditore, fase che di regola si sviluppa dopo l’omologa del concordato: ovvero dopo che i creditori hanno approvato il piano di concordato proposto e dopo che il tribunale con il provvedimento di omologa ha sancito definitivamente la legittimità della procedura.
Con la modifica dell’art. 182 l.f. è stato peraltro chiarito, a fronte di alcune opinioni discordanti in dottrina e giurisprudenza, che l’esecuzione del piano possa eventualmente anche anticipare la fase dell’omologa: cosa che di solito avviene quando ricorra l’urgenza di provvedere o anche solo sia opportuno procedere in tempi rapidi alla liquidazione dell’attivo. L’esempio tipico è quello dell’alienazione dell’azienda quando l’imprenditore non è più grado di proseguirla ed attendere i tempi dell’omologa significherebbe sacrificare i valori aziendali. La stessa norma ha chiarito a questo punto che la purgazione nell’ipotesi di cessione di beni opera in presenza di tutti gli “atti legalmente compiuti”, quindi anche se anteriori all’omologa.
L’opinione assolutamente prevalente ritiene che l’art. 182 l.f. si applichi sia al concordato liquidatorio che al concordato in continuità: quindi ad ogni ipotesi di cessione di beni in seno al concordato preventivo.
Riprendendo analogo tema trattato nel fallimento, la quesitone che si pone in materia è chi firmi il contratto di compravendita una volta che sia individuato il miglior offerente all’esito di procedura competitiva: il liquidatore giudiziale, l’amministratore della società o entrambi?
Considerato che il liquidatore giudiziale viene nominato solo con il provvedimento di omologa, ogniqualvolta il compendio sia trasferito prima dell’omologa il trasferimento sarà necessariamente formalizzato dall’amministratore o liquidatore volontario della società in concordato, giacché ancora un liquidatore giudiziale non è stato nominato.
Ancora, non potrà che firmare il contratto l’amministratore ogniqualvolta il concordato venga sì omologato, ma senza nomina del liquidatore giudiziale: ovvero nel caso di concordato in continuità, che pure preveda la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa. In questo caso infatti è l’amministratore che si incarica di dare esecuzione al piano di concordato.
E se l’amministratore si discosti dal piano approvato dai creditori? Ad es. vendendo un immobile che non era indicato in piano come da liquidare?
A mio avviso la violazione non si trasfonde in vizio del contratto, che è regolato dalla sola disciplina civilistica, ma può eventualmente avere dei riflessi solo in tema di responsabilità penali dell’amministratore o di inadempimento del piano di concordato. Quindi il notaio non deve necessariamente porsi il problema di verificare che il trasferimento corrisponda alle previsioni concordatarie ai fini della verifica di validità dell’atto, per quanto debba essere consapevole a fini informativi del fatto che l’eventuale fallimento della società che segua alla risoluzione del concordato ex art. 186 l.f. potrebbe eventualmente aprire la strada ad azioni revocatorie da parte del curatore.
Infine, nell’ipotesi di vendite perfezionate nell’esecuzione di piani di concordato liquidatorio successivamente all’omologa, la suprema Corte ha sostenuto che il contratto vada firmato dal solo liquidatore giudiziale, che per legge è incaricato di dare esecuzione al piano e quindi di liquidare l’attivo concordatario (Cass. 15699/2011).
*Maria Antonia Maiolino – Giudice civile presso il Tribunale di Venezia da maggio 2001 ad ottobre 2011, assegnata dapprima alla prima sezione civile, ove si è occupata di controversie in tema di diritto commerciale (diritto fallimentare, bancario e societario) e di alcune specifiche fattispecie contrattuali (compravendita di cose immobili, contratti atipici ed appalti) ma anche di procedimenti in materia di diritto di famiglia e della persona quindi nominata componente della Sezione Specializzata per la Proprietà Industriale ed Intellettuale dal 16.9.2003 (ovvero dalla sua costituzione presso il Tribunale di Venezia) fino al trasferimento a Padova nel 2011. Presso il Tribunale di Padova ricopre il ruolo di giudice delegato ai fallimenti e alle esecuzioni immobiliari e tratta la materia concorsuale, le procedure esecutive immobiliari ed il contenzioso bancario, finanziario e societario (limitatamente a quanto non devoluto alla sezione specializzata in materia di imprese) nonché i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle materie suddette.
Molti dei suoi provvedimenti da quando lavora a Padova sono stati pubblicati su riviste cartacee e su siti internet di approfondimento giuridico molteplici soprattutto in materia industriale prima ed in materia concorsuale. Ha tenuto plurime relazioni in materia di diritto concorsuale e bancario, di diritto civile, di diritto industriale e di diritto processuale civile, sia a livello locale, su richiesta degli ordini professionali, della Camera di Commercio o di associazioni operanti sul territorio, che a livello nazionale, su richiesta del CSM, del Politecnico di Milano o nell’ambito di convegni di rilievo nazionale, che infine a livello internazionale, su richiesta dell’OAMI di Alicante. È autrice di alcuni scritti di approfondimento in tema di diritto industriale ed in materia concorsuale e ha contribuito alla stesura del “Codice Civile e leggi collegate, commento giurisprudenziale sistematico”, pubblicato nel 2016 da Wolters Kluwer Cedam.
Post a cura di SuperPartes