La Corte di Cassazione, sez. Tributaria[1], ha affermato l’ammissibilità di una clausola, contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata ante riforma, che prevedeva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di delegare le proprie attribuzioni ai singoli consiglieri delegati, con poteri disgiunti.

Più precisamente, la clausola in questione attribuiva ai consiglieri delegati, con firma libera e disgiunta, i poteri di gestione per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, spettanti al Consiglio di amministrazione, senza limitazioni o esclusioni.

Si trattava, di fatto, di una delega generale e disgiunta che, così strutturata, faceva nascere qualche dubbio di compatibilità con quanto previsto dal Codice civile, in relazione all’amministrazione della s.r.l.

L’art. 2475 c.c. prevede, infatti, che, quando l’amministrazione della società è affidata a più persone, queste costituiscano il Consiglio di Amministrazione.

La Corte di Cassazione ha, però, concluso per la compatibilità di una siffatta clausola con la normativa in questione, dal momento che quest’ultima va interpretata, in ogni caso, non come norma imperativa, ma come norma suppletiva rispetto alle eventuali diverse disposizioni previste nell’atto costitutivo.

Pertanto, solo in mancanza di una diversa disposizione contenuta nell’atto costitutivo, si applicherà la disciplina generale prevista dall’art. 2475 c.c., che, a ben vedere, impone un obbligo di collegialità esclusivamente nelle materie previste nell’ultimo comma, ovvero per la redazione del bilancio, per i progetti di fusione e scissione e per le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’art. 2481 c.c. Al di fuori di queste ipotesi rimane la possibilità, dunque, di derogare alla disciplina prevista nel Codice civile.

A conferma di ciò, la Corte di Cassazione volge lo sguardo anche all’art. 2381 comma 2 c.c., che prevede la possibilità per il Consiglio di amministrazione, se lo statuto o l’assemblea lo consentono, di delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o anche solo ad uno o più dei suoi componenti.

D’altronde una simile organizzazione può rilevarsi utile anche da un punto di vista di efficienza aziendale e, anche qualora vi fosse una clausola che preveda la possibilità per il CdA di delegare le proprie attribuzioni ai singoli consiglieri, anche disgiuntamente, ciò non implicherebbe, di per sé, un’automatica esclusione del potere concorrente di gestione, dal momento che rimangono, in ogni caso, in capo all’organo consiliare poteri di intervento diretto, ed in particolare il potere di avocazione delle attribuzioni delegate e il potere di revoca della delega conferita. A ciò si aggiunge, inoltre, il potere di richiedere informazioni e valutare l’attività degli amministratori delegati. Tutti poteri che la legge espressamente riconosce come sia preventivi, sia concomitanti, sia successivi.

[1] Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 25085 del 7 dicembre 2016.

Post a cura di SuperPartes

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