La recente sentenza di Cassazione n. 13133 del 24 giugno 2016 ha affrontato il tema della tassazione delle donazioni indirette, con una decisione che afferma la necessità, a fini fiscali, della menzione espressa, nell’atto notarile, del collegamento negoziale tra la donazione indiretta e il successivo contratto.
In particolare, il caso affrontato è quello in cui venga posta in essere una donazione o un’altra liberalità al fine di stipulare un successivo contratto (ad esempio una compravendita). In tali casi la legge prevede che l’imposta di donazione non si applichi per le donazioni o altre liberalità collegate ad atti di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari o trasferimenti di azienda, qualora per questi sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale o dell’imposta sul valore aggiunto.
Tuttavia, afferma la Corte di Cassazione, non basta che tale collegamento ci sia, ma deve risultare
Secondo la Corte l’esenzione dal tributo presuppone, dunque, l’onere di farne espressa menzione in atto, allo scopo di permettere all’amministrazione tributaria la tempestiva individuazione degli elementi fondamentali e costitutivi del rapporto tributario e di porla nella condizione di rilevare e verificare immediatamente la sussistenza dei presupposti. In mancanza di tale dichiarazione la donazione indiretta tornerà adessere tassabile secondo le normali regole.
La decisione della Corte di Cassazione, senza precedenti in giurisprudenza, crea non poche perplessità. Occorre rilevare,infatti, che la lettera della legge non sembra chiedere la dichiarazione obbligatoria nell’atto, come nel caso di altre agevolazioni (ad esempio agevolazione prima casa), ma solo la sussistenza di un collegamento (inteso come dato fattuale) tra la provvista di denaro oggetto della donazione indiretta e il successivo atto. Non si vede, quindi, la ragione per cui la donazione non possa andare esente da tassazione nel caso in cui tale collegamento vi sia effettivamente stato (e come tale accertato dall’amministrazione finanziaria) per il sol fatto di non essere stato espressamente dichiarato nel successivo atto.
Post a cura di SuperPartes