La cessione del 100% del capitale sociale equivale a una cessione d’azienda, con applicazione del medesimo regime tributario.
È quanto emerge dalla recente sentenza della Comm. Trib. Reg. per la Toscana, che ha ritenuto corretta l’equiparazione, a fini fiscali, effettuata, dall’Agenzia delle Entrate. Quello a cui occorre dare preminenza è, infatti, il dato reale e gli effetti giuridici conseguiti dalle parti, piuttosto che il dato puramente formale (il titolo o la forma apparente così come qualificata dalle parti).
Secondo l’interpretazione dell’agenzia delle entrate , accolta dal giudice tributario, la cessione del 100% delle quote di un’azienda equivale, nei fatti, a una cessione dell’intera azienda, apparendo chiara la ratio elusiva che spingerebbe le parti a qualificare l’operazione come cessione di quote e non come cessione di azienda, alla luce della diversità dei rispettivi regimi fiscali.
In realtà possono sussistere ragioni giuridiche che determinano le parti a scegliere la cessione quote piuttosto che la cessione dell’azienda e che non possono essere trascurate in un ottica di mero gettito fiscale, per cui le fattispecie vanno valutate caso per caso e con la massima attenzione ai principi in tema di imposta di registro .
In particolare, le cessioni di quote sono assoggettare a imposta di registro fissa (200 euro), mentre le cessioni di azienda sono assoggettate a un’imposta proporzionale al valore dell’azienda ceduta (3% sul valore dell’azienda).
Post a cura di SuperPartes