Servizi di consulenza

Il Decreto Mutui prevede l’obbligo, per coloro che prestano il servizio di consulenza (che deve essere riservato ai finanziatori e agli intermediari) di agire nel migliore interesse del cliente, di fornire al cliente una raccomandazione personalizzata e adeguata ai suoi bisogni, che deve riguardare anche eventuali servizi accessori connessi al contratto di credito e tener conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per il consumatore, tenendo conto di tutta la durata del contratto di credito.  Il servizio di consulenza può essere qualificato come indipendente solo se è reso dai consulenti di cui all’articolo 128-sexies comma 2-bis T.U.B.

Chi presta consulenza deve prendere in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito e, prima della prestazione di servizi di consulenza, informare il consumatore sulla gamma di prodotti presi in considerazione e, se previsto, indicare il compenso dovuto, nonché rendere edotto il consumatore nel caso percepisca un compenso dai finanziatori in relazione al servizio di consulenza (art. 120 – terdecies T.U.B.).

La raccomandazione scaturente dalla consulenza deve essere fornita su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Prima di fornire la consulenza devono essere fornite al consumatore le informazioni relative alla gamma dei prodotti presi in considerazione, il compenso dovuto dal consumatore ed il criterio di calcolo ed, ove consentito, il compenso percepito dai finanziatori.

Non configurano consulenza, tra l’altro, l’offerta di contratti di credito e l’adempimento degli obblighi precontrattuali di finanziatori ed intermediari.

Finanziamenti in valuta estera

È previsto il diritto per il consumatore, nel caso di finanziamenti in valuta estera, di convertire, alle condizioni delineate dalla legge, la valuta in cui è denominato il contratto.

Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, può stabilire le condizioni per la conversione.

Salvo che non sia diversamente pattuito dalle parti, il tasso di cambio al quale avviene la conversione è pari al tasso rilevato dalla BCE nel giorno in cui è stata presentata la domanda di conversione.

Se il valore dell’importo varia di oltre il 20% rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il finanziamento e l’euro al momento in cui è stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ha l’obbligo di informare il consumatore che può convertire il finanziamento in una valuta alternativa (art. 120 – quaterdecies T.U.B.).

E’ possibile che il finanziatore preveda un compenso onnicomprensivo della natura e degli oneri finanziari che il finanziatore può essere tenuto a sostenere.

Notaio Paolo Broccoli

Post a cura di SuperPartes

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