La legge di Bilancio 2017, approvata in questi giorni prima delle dimissioni del Governo in carica, ha riaperto i termini per beneficiare delle agevolazioni fiscali in relazione alle assegnazioni e cessioni dei beni ai soci e per la trasformazione in società semplice.
La nuova legge richiama le norme della precedente Legge di stabilità (art. 1 commi 115-121 Legge n. 208/2015) e pertanto la disciplina applicabile rimane invariata rispetto all’anno scorso. Si tratta però di una riapertura in continuità perché vi rientrano tutte le operazioni realizzate dopo il 30 settembre 2016.
Viene prevista anche la riapertura dei termini per l’estromissione degli immobili dell’imprenditore individuale, a partire dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2017.
Continuano a poter beneficiare delle agevolazioni tutte le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il termine previsto dalla legge, procedano ad assegnare o cedere ai soci beni immobili (ad eccezione di quelli all’art. 43 co 2 TUIR e di quelli di cui al D.P.R. n. 917/86) e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Le stesse agevolazioni vengono riconosciute dalla legge anche alle società che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni (immobiliari di gestione) e che intendano trasformarsi in società semplici.
Condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni rimane che tutti i soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove previsto, entro il termine previsto dalla legge, che rimane fissato per il 30 settembre 2015. Per le società per cui non è richiesta la tenuta del libro dei soci basterà un titolo idoneo avente data certa.
Il requisito di socio resta anche in caso di subentro nella quota societaria a titolo di eredità successivamente al 30 settembre 2015 o di operazioni straordinarie in regime di neutralità fiscale.
Il cambio di destinazione del bene può essere effettuato anche in prossimità dell’atto di assegnazione, qualora il bene non abbia le caratteristiche per poter usufruire delle agevolazioni previste dalla legge.
Per le assegnazioni e le cessioni ai soci le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Anche le aliquote agevolate restano invariate rispetto a quelle previste nella Legge di Stabilità 2016. Quello che cambia ovviamente rispetto alla precedente disciplina sono i termini che sono stati prorogati: ora il termine per procedere alle assegnazioni e cessioni di beni ai soci e alla trasformazione in società semplice è fissato per il 30 settembre 2017.
Invece l’imposta sostitutiva agevolata dovrà essere versata entro 30 novembre 2017 per quanto attiene il primo acconto ed entro il 16 giugno 2018 per quanto attiene il secondo acconto.
Post a cura di SuperPartes