L’Agenzia delle Entrate[1] ha fatto il punto sulla detraibilità, in base all’art. 16 bis del TUIR, delle spese sostenute in relazione a un box auto, destinato a pertinenza di un immobile residenziale. In particolare la questione attiene alla possibilità di beneficiare delle detrazioni IRPEF per le spese sostenute per l’acquisto del box auto, pagato, all’atto del rogito, con assegni bancari. L’Agenzia delle Entrate si è espressa in senso favorevole al contribuente, precisando tuttavia alcuni presupposti necessari per poter usufruire delle detrazioni previste dalla legge. Vediamo quali.
Cosa si può detrarre?
L’art. 16 bis del TUIR (“Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”) prevede che dall’imposta lorda si possa detrarre un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un massimo di 48.000 per unità immobiliare. La Legge di stabilità 2016 ha prorogato poi l’innalzamento delle soglie anche per quest’anno al 50% e fino all’importo massimo di 96.000 euro.
Per quanto attiene i box auto, la legge estende le detrazioni previste in materia anche agli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, nonché all’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali limitatamente ai costi di realizzo.
Serve il bonifico?
La normativa prevede che il pagamento delle spese detraibili debba essere effettuato tramite bonifico bancario, con indicazione espressa della causale, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e della partita iva (o codice fiscale) del soggetto che riceve il pagamento.
L’Agenzia delle entrate ha però affermato che, qualora le somme ricevute da parte dell’impresa che ha ceduto il box risultino nell’atto notarile, l’acquirente può egualmente usufruire delle detrazioni, a patto che il venditore rilasci, oltre alla certificazione circa il costo di realizzo del box, anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attesta che i corrispettivi pagati sono stati inclusi nella contabilità aziendale ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.
Dunque anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con assegni bancari si può accedere alle detrazioni fiscali. Questo vale anche nel caso in cui il bonifico non sia stato correttamente compilato.
Quando va effettuato il pagamento?
In passato l’Agenzia ha sempre manifestato un orientamento restrittivo in ordine alle tempistiche necessarie per poter usufruire delle agevolazioni, ritenendo che le detrazioni potessero essere riconosciute solo per i pagamenti successivi al preliminare registrato o all’atto notarile, dai quali risultasse il vincolo pertinenziale tra il box auto e l’immobile residenziale.
Oggi invece l’Agenzia delle Entrate afferma che il beneficio fiscale può essere riconosciuto anche per i pagamenti effettuati prima dell’atto notarile, anche in assenza di un contratto preliminare registrato. Ovviamente, però, il vincolo pertinenziale tra i due immobili deve risultare nel contratto di compravendita e comunque essere costituito prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quali sono gli adempimenti necessari?
Il contribuente, per poter accedere alle detrazioni, dovrà presentare tutta la documentazione necessaria in tempo utile per la predisposizione della dichiarazione dei redditi a un professionista abilitato, o al CAF oppure, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
[1] Circolare Agenzia delle Entrate, n. 43/E del 18 novembre 2016.
Post a cura di SuperPartes