È di questi giorni la firma del decreto attuativo, che fissa i requisiti per l’accesso al Fondo istituito dalla legge n. 112 del 22 giugno 2016 (“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”), che era stata approvata in via definitiva lo scorso giugno.
Le nuove disposizioni contenute nella legge n. 112/16, nota per tutti col nome “Dopo di noi”, disciplinano un tema caro a molti, ovvero quello delle misure di assistenza, cura e protezione di soggetti con disabilità grave[1] (non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità), dopo la morte dei genitori che li abbiano accuditi, ovvero le persone affette da disabilità grave comunque prive di un adeguato sostegno familiare o in vista del venir meno dello stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.
La legge è stata accolta con favore, data l’importanza e la delicatezza del tema. È la prima volta che in Italia si ha una disciplina organica, in tema di disabilità grave, che si occupi del momento in cui viene a mancare l’apporto familiare. Tale normativa si aggiunge, ovviamente, a quella già vigente in materia, per quanto attiene ai livelli essenziali di assistenza e altri interventi di sostegno.
Scopo della nuova disciplina è quello di favorire il processo di deistituzionalizzazione e di supporto della domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento, al fine di impedire l’isolamento delle persone con disabilità, possibile oggi anche grazie all’ausilio delle nuove tecnologie. Appare fondamentale, infatti, preservare quanto più possibile l’autonomia dei soggetti coinvolti e garantire il loro benessere.
Per queste ragioni la legge prevede tutta una serie di sgravi fiscali per incentivare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative che operano prevalentemente nel settore della beneficienza (art. 1 L. n. 112/16). La legge mette, dunque, a disposizione dei privati, la facoltà di scegliere una delle soluzioni previste dalla legge stessa, incentivandone l’utilizzo attraverso la predisposizione di vantaggi di natura soprattutto fiscale.
Le agevolazioni previste sono molte. Viene innanzitutto innalzato l’importo fiscalmente detraibile delle spese sostenute per le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con grave disabilità (art. 5 L. n. 112/16).
Ma ancora maggiori sono gli incentivi per quanto riguarda i beni e i diritti conferiti in trust, gravati da vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c. ovvero destinati a fondi speciali (come previsti dalla stessa legge ai sensi dell’art. 3 comma 1).
Tali atti sono, per espressa previsione legislativa, soggetti all’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e i relativi atti di gestione sono esenti dall’imposta di bollo. Inoltre è prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni o i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli ex 2645 ter c.c. o destinati a fondi speciali.
La legge precisa che le esenzioni e le agevolazioni sono ammesse solo a condizione che tali atti perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone in favore delle quali sono istituiti, finalità che deve risultare espressamente menzionata, rispettivamente, nell’atto istitutivo del trust, nel contratto di affidamento fiduciario che regola i fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.
Tali atti devono inoltre essere stipulati per atto pubblico e rispettare tutta una serie di requisiti, di forma e di contenuto, indicati dalla stessa normativa, tra cui, ad esempio, l’indicazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, la specificazione dei bisogni delle persone con disabilità, l’individuazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e all’obbligo di rendicontazione, nonché, infine, la durata e la destinazione del patrimonio residuo.
Viene inoltre istituito un fondo (Fondo per l’assistenza di persone con disabilità grave prive di sostegno familiare), il cui accesso è subordinato alla sussistenza dei requisiti individuati, proprio in questi giorni, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero della Salute.
Il fondo è dotato di un cospicuo patrimonio (90 milioni di euro per il 2016), con cui si dovranno attuare programmi di residenzialità innovativi, come ad esempio il co-housing e, in generale, realizzare progetti per la cura del benessere dei soggetti affetti da disabilità grave privi del sostentamento familiare, così come indicato dalle finalità delle nuove disposizioni.
Al finanziamento dei programmi e all’attuazione degli interventi cui è destinato il fondo possono compartecipare le Regioni, gli Enti locali, gli Enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato (che abbiano una comprovata esperienza nel settore dell’assistenza a soggetti con disabilità) e le famiglie che si associano.
[1] Definizione ricavabile dall’art. 3 comma 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
Post a cura di SuperPartes