La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4721 del 10 marzo 2016[1], ha fatto chiarezza sul tema della lesione della quota di legittima a danno di un erede legittimario, affermando che ai fini della reintegrazione della quota di legittima che si assume lesa, il giudice non può procedere alle riduzioni delle donazioni se prima non abbia provveduto a ridurre tutte le disposizioni testamentarie. Solo nel caso in cui ciò non sia ancora sufficiente a soddisfare il diritto del legittimario, allora potrà procedere alla riduzione delle donazioni poste in essere dal de cuius, in base all’ordine cronologico dalla più recente alla più antica.

Il caso riguardava un soggetto che, con testamento olografo, aveva lasciato i propri beni ai due figli e attribuito la metà dell’usufrutto sugli stessi al coniuge superstite. Uno dei due figli aveva poi convenuto in giudizio il fratello chiedendo, previo accertamento della lesione della quota di legittima di sua spettanza, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni effettuate in vita dal padre con conseguente reintegrazione nella sua quota di riserva.

La Corte di Cassazione trae spunto dalla fattispecie in esame per fare il punto sulle modalità con cui il giudice di merito deve procedere alla riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima in capo a un erede legittimario, in base alla disciplina ricavabile dal combinato disposto degli articoli 554, 555, 558 e 559 del Codice civile.

Precisa inoltre, per quanto riguarda le modalità, che l’ordine, con cui deve operarsi la riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, è tassativo e inderogabile.

Per queste ragioni la sentenza appare interessante, soprattutto perché fornisce una ricostruzione semplice ma allo stesso tempo sistematica ed esaustiva dell’ordine con cui si deve procedere alla riduzione, fino alla completa reintegrazione della quota di legittima lesa. Vediamo brevemente quali sono le coordinate offerte dalla Corte e che devono, quindi, essere seguite dal giudice di merito che si trovi ad affrontare un’analoga fattispecie.

La Corte di Cassazione precisa innanzitutto come, ai fini della reintegrazione della quota di legittima, per prime devono essere ridotte le disposizioni testamentarie (art. 554 c.c.), in misura proporzionale e nei limiti di quanto sia necessario a soddisfare il diritto del legittimario (art. 558 c.c.).

Non incide in nessun modo sull’ordine da rispettare il fatto che esse siano a titolo universale o particolare. Giova appena ricordare che il testatore può nominare erede una persona senza altra specificazione o, al contrario, individuare uno specifico bene di sua spettanza (institutio ex re certa), senza che ciò implichi necessariamente la costituzione di un legato a suo favore.

In generale si può affermare che il testatore non può impedire in nessun modo la riduzione delle disposizioni testamentarie, potendo al più qualificare una di esse come “privilegiata”. La qualificazione di una disposizione in termini di disposizione privilegiata implica però solamente che, in caso di lesione della quota di legittima in capo a un legittimario, essa potrà essere ridotta solo a seguito delle altre, nel caso in cui la loro riduzione non sia stata sufficiente a reintegrare la quota di legittima lesa (art. 558 comma 2 c.c.).

Dopo aver dettato le coordinate per la riduzione delle disposizioni testamentarie, la Corte di Cassazione affronta il tema della riduzione delle eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius, precisando che, in ogni caso, non si può procedere alla riduzione delle donazioni se non dopo aver effettuato la riduzione di tutte le disposizioni testamentarie, incluse anche le disposizioni privilegiate e solo nel caso in cui ciò non sia ancora stato sufficiente a ripristinare la quota di legittima lesa (art. 555 comma 2 c..c).

In altre parole, quindi, esiste un ordine tassativo da rispettare. Prima occorrere procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e solo successivamente si può procedere alla riduzione delle donazioni effettuate in vita dal donante, qualora (e solamente nel caso in cui) la riduzione delle disposizioni testamentarie non sia stata di per sé sufficiente a reintegrare completamente la quota di legittima lesa.

Qualora si arrivi a dover ridurre anche le donazioni, la Corte sottolinea come anche in questo caso esista un ordine previsto dalla legge, e ciò a prescindere dal fatto che le donazioni siano dirette o indirette. Il criterio applicabile è infatti quello cronologico. Ciò implica che deve essere ridotta per prima l’ultima donazione, ovvero la più recente e, solo ove ciò non basti, si deve procedere alla riduzione della donazione antecedente e così via, procedendo dalla più recente all’anteriore, fino a che non si sia ristabilita interamente la quota di legittima lesa (art. 559 c.c.).

[1] Corte di Cassazione, sentenza n. 4721 del 10 marzo 2016.

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