Può capitare che un’azienda abbia bisogno di liquidità e quindi l’imprenditore debba procedere ad una richiesta di finanziamento. In tali ipotesi l’istituto di credito avrà bisogno di garanzie per poter concedere senza rischi la somma richiesta.

Le possibili garanzie che l’imprenditore può dare, come noto, sono molteplici e spaziano dalle garanzie sui cespiti attivi dell’azienda alle garanzie personali (fideiussioni, avvalli, etc). La più diffusa è senz’altro quella di iscrivere ipoteca su beni immobili, ma è anche possibile costituire un pegno avente ad oggetto le quote o le azioni di un’azienda.

L’attuale disciplina non prevede espressamente la possibilità di costituire in pegno le quote di una s.r.l., diversamente da quanto avviene per le s.p.a. Tuttavia la possibilità appare oggi pacificamente ammessa dall’orientamento prevalente. Pertanto l’imprenditore potrà dare in pegno, a titolo di garanzia, sia azioni di una s.p.a. sia quote di una s.r.l.

La pratica di costituire in pegno quote o azioni di un’azienda, per vero non molto diffusa nella prassi, presenta alcuni vantaggi. Primo tra tutti permette al debitore di offrire una garanzia senza doversi privare di un bene, che può essere fondamentale per la sua attività d’impresa, come ad esempio un bene strumentale necessario per la produzione. Inoltre permette al finanziatore di soddisfarsi in maniera rapida, in caso di inadempimento, riconoscendogli la possibilità di vendere il bene offerto in garanzia senza particolari rischi. La costituzione del pegno conferisce, infatti, al creditore il diritto di soddisfarsi con prelazione sulla cosa data in pegno rispetto agli altri eventuali creditori.

A onor del vero, però, occorre sottolineare che, nel pegno di quote o azioni, esiste anche un rischio inestricabilmente connesso all’oggetto stesso e come tale ineliminabile. Se oggetto del pegno è una società, infatti, il suo valore può variare nel tempo, a seconda dell’andamento societario, che se favorevole farà aumentare il valore, ma se sfavorevole comporterà una perdita di valore, talvolta anche notevole, dell’oggetto dato a garanzia. Questa è sicuramente la ragione che più di tutte ha impedito una diffusione capillare di questo tipo di garanzia.

Per quanto riguarda la disciplina bisogna fare riferimento all’art. 2352 c.c., che disciplina il pegno di azioni. Vediamo più da vicino in cosa consiste questo tipo di pegno e la sua disciplina. Come è noto il pegno è quel contratto reale, disciplinato dall’art. 2784 c.c., che si costituisce a garanzia di un’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Può, per espressa previsione legislativa, avere ad oggetto sia beni mobili, sia universalità di mobili, sia crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Nel caso in cui oggetto di pegno siano azioni, l’art. 2352 c.c. fornisce una compiuta disciplina, per quanto riguarda il diritto di voto, il diritto di opzione, l’aumento di capitale e in generale tutti i diritti normalmente spettanti a chi rivesta la qualità di socio.

In particolare al creditore pignoratizio spetteranno il diritto di voto, salvo convenzione contraria, e gli utili, ai sensi dell’art. 2791 c.c. in quanto qualificabile come pegno di cosa fruttifera, con obbligo di imputazione però prima alle spese ed agli interessi e poi al capitale garantito.

Al socio sarà invece riconosciuto, per espressa previsione di legge, il diritto di opzione e a lui dovranno essere attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte.

La legge disciplina poi il caso di aumento di capitale ai sensi dell’art. 2442 c.c, prevedendo che il pegno si estenda anche alle azioni di nuova emissione e stabilisce che, se sono richiesti versamenti sulle azioni, il socio debba provvedere almeno tre giorni prima della scadenza, altrimenti, in caso contrario, il creditore pignoratizio potrà procedere alla vendita delle azioni.

A chiusura della disciplina, l’art. 2352 c.c. prevede che, per quanto riguarda infine tutti gli altri diritti amministrativi diversi da quelli sopra menzionati, essi spetteranno sia al socio sia al creditore pignoratizio, a meno che non risulti diversamente dal titolo.

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