È di questi giorni l’entrata in vigore delle modifiche previste dal D. Lgs. 72/2016 (Decreto Mutui), che hanno inciso sulla disciplina del Testo Unico Bancario (D. Lgs 385/93) e del D. Lgs. 141/2010. Il Decreto Mutui ha riformato profondamente anche la disciplina prevista nell’ipotesi di inadempimento da parte del consumatore di un contratto di credito stipulato con un finanziatore o intermediario del credito.

Lo scopo annunciato dal Decreto Mutui, che si pone sulla stessa linea del precedente D. Lgs. 59/2016, è quello di facilitare il recupero, da parte degli istituti di credito, delle somme non pagate, per ovviare alla situazione attuale in cui, nel caso di mancato pagamento, la via percorribile si è dimostrata spesso troppo lunga e non sempre fruttuosa. Può capitare infatti che, anche a seguito della vendita all’asta, dopo anni, la banca non riesca comunque a rientrare integralmente della somma finanziata. Ecco dunque che il legislatore, in attuazione della Direttiva 2014/17/UE (c.d. “Mortgage Credit Directive”), è intervenuto sulla materia, prevedendo la facoltà per le banche e gli intermediatori finanziari di procedere più celermente a un’escussione stragiudiziale delle garanzie immobiliari.

Tuttavia occorre sottolineare come il legislatore abbia innanzitutto voluto tutelare il consumatore e solo successivamente, qualora non sia possibile altrimenti, prevedere una procedura più veloce per l’escussione delle garanzie immobiliari.

Il nuovo art. 120 quinquiesdecies del T.U.B. prevede, infatti, come primo step, l’obbligo per il finanziatore di adottare procedure per gestire i rapporti con i consumatori che abbiano difficoltà nei pagamenti, nonché l’obbligo per la Banca d’Italia di adottare disposizioni di attuazione della legge con particolare riguardo ai casi di stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore. Questa politica si iscrive nel già consolidato favore, dimostrato dalle autorità italiane e comunitarie del settore, per il principio di conservazione, ove possibile, del rapporto, anche alla luce di una rinegoziazione in presenza di difficoltà.

Solamente quando non sia possibile risolvere diversamente la crisi debitoria, il Decreto Mutui fornisce allora un valido strumento per conseguire l’escussione delle garanzie in maniera più rapida rispetto al passato. Il comma 3 del nuovo art. 120 quinquiesdecies prevede infatti che, fermo quanto previsto dall’articolo 2744 del codice civile (divieto di patto commissorio), le parti possono convenire, con clausola espressa, che, in caso di inadempimento, la restituzione o il trasferimento del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita dello stesso comporti l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore.

In tali ipotesi il debito a carico del consumatore deve considerarsi estinto anche se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero l’ammontare dei proventi della vendita risulti essere inferiore al debito residuo. Al contrario, qualora il valore dell’immobile ovvero i proventi della vendita risultassero essere superiori al debito residuo, la legge espressamente riconosce al consumatore il diritto a vedersi restituita l’eccedenza. In ogni caso il finanziatore si deve adoperare, con diligenza, per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di realizzo possibile.

Affinché si possa parlare di inadempimento la legge precisa che occorre il mancato pagamento di un ammontare equivalente a diciotto rate mensili e chiarisce che non costituiscono inadempimento i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 40, comma 2 del T.U.B., ovvero le ipotesi di ritardato pagamento verificatosi almeno sette volte, anche non consecutive.

Occorre precisare che tale clausola non può essere inserita, per espressa esclusione effettuata dalla legge, nei contratti di surrogazione di credito ai sensi dell’art. 120 quater T.U.B.

Preme, inoltre, sottolineare come non sia possibile, da parte del finanziatore, condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola. Nel caso in cui però il consumatore decida di sottoscriverla il Decreto Mutui prevede espressamente il diritto per il consumatore ad essere assistito, a titolo gratuito, da un consulente in maniera tale da poter più consapevolmente valutarne la convenienza.

Clausola che dunque deve essere, oltre che espressa, facoltativa e che in ogni caso si potrà applicare solo ai mutui ancora da stipularsi al momento dell’entrata in vigore della legge, rimanendo esclusi dall’ambito di applicazione del Decreto Mutui tutti i contratti di credito già stipulati.

Post a cura di SuperPartes

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