Recentemente la Corte di Cassazione (sentenza n. 14220 del 12 luglio 2016) ha affrontato il tema della qualificazione giuridica della clausola testamentaria che impone agli eredi l’obbligo di cura e assistenza del genitore superstite.

Il caso è quello di un padre che, con testamento olografo, istituisce eredi le figlie, in parti uguali, a patto che prestino assistenza e cura alla loro madre, stabilendo che, in caso di inadempimento, colei che si è sottratta all’obbligo consegua in eredità solamente la quota di legittima.

La qualificazione di tale clausola testamentaria in termini di modus o in termini di condizione comporta precipitati applicativi profondamente diversi, nel caso di inadempimento dell’obbligo ivi contenuto.

La Corte di Cassazione, alla luce di un consolidato orientamento, ritiene che una siffatta clausola vada qualificata come modus.

La clausola di assistenza materiale e morale vita natural durante ad un terzo è infatti un onere ai sensi dell’articolo 647 del Codice civile, in quanto impone un obbligo a carico dell’erede.

Tale obbligo è assimilabile a quello del vitalizio alimentare previsto dall’articolo 1872 del Codice civile e convertibile in una prestazione di dare, rappresentata dalla corresponsione di un assegno pecuniario.

Esclude al contrario che possa trattarsi di una condizione potestativa, sospensiva o risolutiva che sia, come affermato invece dalla ricorrente.

La condizione potestativa è un elemento accessorio del testamento e produce effetti indipendentemente dal comportamento della parte in ordine al verificarsi dall’evento.

È da escludersi soprattutto la qualificazione in termini di condizione potestativa sospensiva in quanto condurrebbe alla quantomeno discutibile conseguenza per cui l’efficacia del testamento sarebbe sospesa fino al relativo avveramento della condizione.

Post a cura di SuperPartes

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