In tema di distanze tra le costruzioni di proprietà confinanti, il Codice civile, all’art. 873, fissa il limite minimo, stabilendo che le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, debbano essere tenute a distanza non minore di 3 metri (i regolamenti locali possono poi fissare una distanza maggiore).
Ma affinché si possa parlare di costruzioni e quindi operi il limite della distanza minima, la giurisprudenza da tempo richiede che sussistano i requisiti di consistenza e stabilità.
Cosa accade, quindi, se si tratta di scale in ferro o opere non stabili?
Il TAR Lombardia ha recentemente affrontato la questione affermando come in tali casi i limiti previsti dal Codice Civile (3 metri) non operino.
Il limite della distanza vale, infatti, solo per le costruzioni che abbiano come requisiti la consistenza e la stabilità e come tali siano idonee a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità dell’ambiente in cui sono collocate.
Se lo scopo dei limiti di distanza è questo, appare allora chiaro come essi non operino nel caso di opere non stabili o nel caso di scale in ferro. In particolare, in quest’ultima ipotesi, mancherebbe il requisito della consistenza, anche nel caso in cui la scala si possa comunque ritenere un’opera stabile al pari di una tettoia.
Post a cura di SuperPartes